Art. 3.
(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici).

      1. L'iscrizione alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa nazionale, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla Gestione separata INPS.